Iscrizione
La quota di iscrizione è di €30,00 l’anno.
Per inviare la tua richiesta di ammissione, compila il seguente modulo dopo aver accettato il nostro Statuto*:
* Statuto
TITOLO I (visualizza)
Denominazione - Sede - Durata
Art. 1
È costituita una associazione non a scopo di lucro denominata «IL GRILLO PARLANTE LIBERA ASSOCIAZIONE ONLUS».
L’associazione -agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
L’associazione ha sede legale in COLLEFERRO in Corso F. Turati 190/B.
Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
Art. 3
L’associazione ha durata di 50 anni.
L’assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.
TITOLO II (visualizza)
Scopo ed oggetto
Art. 4
L’associazione - nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale - si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell’ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò, dì valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.
Per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione potrà attivare una rete dì collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.
Art. 5
L’oggetto dell’attività dell’associazione riguarda quindi:
a) tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente - con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - attraverso:
- servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale. In particolare: recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della selvicoltura; attività e gestione agronomica; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e realizzazione degli spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale; arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici; manutenzione del verde sportivo e ínverdimento di parcheggi;
- consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche e geo-pedologiche; raccolta selettiva, recupero, trattamento e riciclaggio dei rifiuti e materiale di scarto;
- educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifico-ambientali (apicoltura, erboristeria, cucina naturale, orticoltura biologica, botanica, zoologia ecc.), preparazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori socio-culturali; produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;
- costituzione e gestione di un centro di documentazione, ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;
- redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico;
- gestione di centri ricreativi e di iniziative ricreative finalizzati all’animazione del tempo libero di anziani/e, bambini/e, e giovani;
b) attività di assistenza sociale e,di formazione extra scolastica nei confronti di donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L’associazione per realizzare gli scopi primari -oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del
presente articolo- potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché Compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.
Art. 6
Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell’associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione. L’associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell’associazione stessa. Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.
Art 7
I soci si suddividono in due categorie:
- soci collaboratori;
- soci ordinari.
Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nel l’associazione con apporti continuativi e che sono promotori.
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.
Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del di attività sociali.
piano di servizi erogabili. 1 soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell’associazione.
È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Art. 8
L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.
Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci. L’ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata dall’assemblea.
Art. 9
I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Art. 10
Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l’associazione.
Art. 11
Può essere dichiarato decaduto il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 12
Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in contrasto cori quelle dell’associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
Art. 13
Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare
alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.
TITOLO III (visualizza)
Organi sociali
Art. 14
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 15
L’assemblea viene convocata almeno una volta l’anno dal consiglio direttivo e mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.
Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell’assemblea.
In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
Sono compiti dell’assemblea:
a) deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;
b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell’elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo;
e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;f)
deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione.
Art. 16
Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall’assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.
Art. 17
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 213 dei presenti.
In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e
deliberano con il voto favorevole dei 213 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.
Art. 18
Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’assemblea Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea. Esso dura in carica due anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni a un amministratore delegato, ad un Comitato esecutivo o a un direttore.
Art. 19
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
f) nominare i soci onorari;
g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività sociali;
i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi;
1) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.
Art. 20
Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.
Art. 21
Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le- funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all’amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell’associazione.
Art 22
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, anche trai soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.
TITOLO IV (visualizza)
Patrimonio - Esercizio sociale
Art. 23
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Scritto il 13 Aprile 2008 @ 17:23 da Lo Staff de Il Grillo Parlante
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